La comunione e il condominio sono disciplinate dal Codice Civile, il quale dedica a queste materie gli articoli che vanno dal 1100 al 1139, nonché gli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso Codice civile. C’ è da sottolineare che la materia condominiale è continuamente disegnata dalle pronunce dei giudici chiamati a pronunciarsi per dirimere le controversie più disparate. E’ a queste che occorre rifarsi per accertare come va regolata una certa situazione.
Il condominio non richiede un atto formale di costituzione ma nasce automaticamente, per il solo fatto che i piani o le porzioni di piano appartengano in proprietà esclusiva a due o più persone.
Il condominio non ha una vera e propria sede, di regola, quindi, la sede coincide con il domicilio dell’ amministratore.
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