La nuova disciplina del condominio negli edifici entrata in vigore il 18 giugno ed agli amministratori sono affidate nuove importanti "attribuzioni" la cui omissione viene considerata all'art.1129 c.c. "grave irregolarità " che può rappresentare motivo di revoca su richiesta di ogni condomino all'autorità giudiziaria: tra l'altro la cura dell'anagrafe condominiale.
Secondo il nuovo art.1129 c.c. l'amministratore di condominio è obbligatorio quando i condomini sono almeno nove e non più cinque. Dura in carica un anno ed è tacitamente riconfermato se non interviene una proposta di revoca.
Ogni comproprietario e l'amministratore dimissionario possono rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiederne la nomina se l'assemblea non vi provvede.

