La nuova disciplina del condominio negli edifici entrata in vigore il 18 giugno ed agli amministratori sono affidate nuove importanti "attribuzioni" la cui omissione viene considerata all'art.1129 c.c. "grave irregolarità" che può rappresentare motivo di revoca su richiesta di ogni condomino all'autorità giudiziaria: tra l'altro la cura dell'anagrafe condominiale.
Secondo il nuovo art.1129 c.c. l'amministratore di condominio è obbligatorio quando i condomini sono almeno nove e non più cinque. Dura in carica un anno ed è tacitamente riconfermato se non interviene una proposta di revoca.
Ogni comproprietario e l'amministratore dimissionario possono rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiederne la nomina se l'assemblea non vi provvede.
