Il giudice infatti condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, a versare all’entrata del bilancio dello Stato, una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per l’instaurazione del giudizio. Si precisa inoltre che in riferimento al contributo unificato pagato per attivare un causa, il cui ammontare è indetraibile, le parti obbligate alla mediazione, in una causa su sinistri stradali o condominiali, hanno la facoltà di detrarre dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di credito d’imposta, le indennità corrisposte all’organismo di mediazione fino ad un massimo di 250 euro in caso di insuccesso e di 500 euro in caso di successo per ogni mediazione svolta. La trattativa per arrivare ad un accordo dura 4 mesi. Se questo viene raggiunto, sarà omologato da parte del giudice, conferendogli esecutività . Altrimenti, se non si raggiunge un accordo, il mediatore ha anche la facoltà di avanzare una proposta di risoluzione della lite, rimettendo però alle parti la scelta di accettarla, altrimenti il processo vero e proprio può cominciare.
il Dlgs 28/2010 non dà un elenco preciso e tassativo di cause condominiali, con la conseguenza che possono essere soggette alla mediazione obbligatoria dalle liti in cui è parte il condominio in senso lato, alle cause sulle modalità di utilizzo dei servizi comuni, come il parcheggio condominiale o il riscaldamento.
Dal 22 marzo, sulle controversie in materia condominiale è partita la mediazione civile obbligatoria istituita con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 .
