Apostrofare qualcuno con epiteti poco edificanti durante una riunione condominiale può configurare ipotesi di reato (nello specifico il delitto di cui all'art. 594 c.p.): è quanto emerso nella sentenza n. 33221/2012 della Cassazione.

di VALTER CIALANI
L’assemblea condominiale può essere convocata in via straordinaria. L’ art. 66 Disp. Att. cod. civ. dice infatti che "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
L’impugnazione delle delibere assembleari, argomento disciplinato dagli artt. 1136 e 1137 del codice civile, è stato caratterizzato, per anni, da estrema incertezza perché il codice civile si limite a sancire il principio, secondo cui l’assemblea condominiale non può deliberare se tutti i condomini non sono stati regolarmente invitati alla riunione e prevedono il diritto di impugnare le delibere assembleari , non fornendo alcuna indicazione sulle singole cause di invalidità o al tipo di conseguenze che da esse derivano.
Novità in tema di validità delle delibere assembleari condominiali. L’ ufficio legale di Confedilizia ha diffuso una nota nella quale si specifica, facendo riferimento ad una delibera assembleare, sussiste una situazione di conflitto di interesse solo nel caso in cui venga dimostrata in concreto una chiara divergenza tra le ragioni personali di singoli condomìni, il cui voto sia stato determinante per la formazione della maggioranza necessaria alla sua approvazione, e uno specifico interesse contrario del condominio.

