In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza".
Il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. decorre dalla data in cui, detta comunicazione, è stata effettivamente ricevuta da tutti i condomini (Trib. Roma Sez. V Sent., 09-06-2009).
Nel computo dei termini si deve escludere il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale; il termine di cinque giorni prima dell'adunanza stabilito per la comunicazione dell'avviso di convocazione deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni non liberi.
Non esiste un termine massimo tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e la riunione dell'assemblea. Tuttavia il tenore letterale dell'art. 66 Disp. att. cod. civ. esprime volontà del Legislatore di voler garantire una delibera assembleare nel più breve tempo possibile per salvaguardare gli interessi dei condomini che hanno richiesto la convocazione in via straordinaria. La norma è caratterizzata dal requisito dell'urgenza perché è stata introdotta per consentire a ciascun condomino la possibilità di ottenere una riunione in tempi brevi.
Tenere l'adunanza oltre un mese dopo la convocazione rischia di ledere i diritti e gli interessi a tutela dei quali i richiedenti hanno richiesto la convocazione in via straordinaria, ovvero urgente, dell'assemblea, esponendo il condominio al rischio di eventuali azioni risarcitorie.


