Venerdì, 25 Maggio 2012 08:36

Le norme in materia di box e posti auto

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tettoia-per-posto-auto-per-uso-profesionale-con-pannelli-fotovoltaici-integrati-61095 CopiaNuove norme in materia di acquisto di box privati separatamente dagli appartamenti. Il dl. 5/2012 di semplificazione e sviluppo ha consentito, in condizioni ben precise, la libera circolazione dei parcheggi cosiddetti “Tognoli”, che fino ad oggi non potevano essere venduti senza l’abitazione di pertinenza, pena la nullità del contratto.

In materia si possono distinguere varie categorie a seconda della tipologia di parcheggio presa in considerazione:

1)                 a) Parcheggio ponte o standard anteriori al 16/12/2005: sono quelli costruiti insieme al fabbricato dove si trovano le unità immobiliari, di cui costituiscono pertinenza . I parcheggi, in questo caso sono assoggettati ad un vincolo pertinenziale per legge, per cui circolano di regola insieme alle unità principali. Se ceduti separatamente, è comunque attribuito ai condomini un diritto reale d’uso inderogabile: il quale nasce da una costante interpretazione giurisprudenziale. La legge 246 del 28/11/2005 ha, invece, stabilito che questi parcheggi sono liberamente trasferibili. Questa norma però, per La giurisprudenza, è applicabile solo dall’entrata in vigore della legge (18/12/2005)

                    b) ponte o standard successivi al 16/12/2005: costruiti successivamente al fabbricato dove si trovano gli appartamenti: i parcheggi, in questo caso,  non sono assoggettati a vincoli pertinenziali e possono essere liberamente ceduti.

2)               a) Tognoli privati: sono i parcheggi costruiti successivamente alle unità immobiliari delle quali costituiscono pertinenza. I parcheggi, in quanto assoggettati a un vincolo pertinenziale per legge, circolano di regola insieme all’unità principale. Possono essere ceduti separatamente se l’acquirente del parcheggio lo destina a pertinenza di altra unità immobiliare posta nello stesso comune.

                  b) Tognoli pubblici. Sono i parcheggi costruiti in proprietà superficiaria su aree o nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica nell’ambito del Programma urbano dei Parcheggi. I parcheggi, in quanto assoggettati a un vincolo pertinenziale per legge, circolano di regla insieme all’unità principale. Possono essere ceduti separatamente  se tale possibilità era stata prevista nell’originaria convenzione con il Comune, oppure se il Comune ne autorizzi la cessione separata.

3)              Liberi: categoria eterogenea di comprendente alcune tipologie tra cui: a) parcheggi ante 1/1/1967, b) Parcheggi in eccedenza agli Standard e alla Legge Tognoli, c) Parcheggi costruiti dopo le unità immobiliari delle quali costituiscono pertinenza e non compresi nella legge Tognoli. I parcheggi anche se assoggettati a vincoli pertinenziali, possono essere liberamente ceduti.

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