Essi hanno motivato la loro decisione con l’assunto che «lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra una condotta penalmente rilevante per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone» ai sensi dell’ art. 674 del Codice Penale, “ perché”- spiegano i Giudici –“ la norma deve essere intesa alla luce dell'interesse perseguito con l'incriminazione concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.
La persona citata in giudizio, da vicini esasperati dalle continue discussioni, ha presentato ricorso sostenendo che gli altri condomini del palazzo non si erano mai lamentati. La Suprema Corte le hanno dato ragione con la sentenza 27625 precisa che tappeti e tovaglie scossi non costituiscono pericolo per «una pluralità di soggetti».
Anche con riferimento agli schiamazzi non configurano reato «quando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita l'abitazione».
Insomma, la quantità delle «vittime» determina il reato.
Clamorosa decisione della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che sbattere le tovaglie sporche liberamente sul proprio balcone si può, anche se i residui del pranzo possono finire sul balcone o sui panni altrui, non è reato perché «il fatto non sussiste», se questo comportamento danneggia solo un soggetto e non la collettività dei condomini. Secondo i Supremi Giudici queste controversie vanno trattate in sede civile per eventuali risarcimenti morali e materiali.

