Giovedì, 21 Marzo 2013 12:28

Le nuove regole del condominio

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condomini 2 CopiaDopo la definitiva approvazione da parte del Parlamento della nuova legge sul condominio (Legge 11712/2012 n°220 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici - in Gazzetta Ufficiale n° 293 del 17/12/12) finalmente si volta pagina.

Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 17/06/2013, cioè dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della nuova legge (art.32) e riguarderanno, principalmente, le parti comuni di un edificio (o più edifici) dove insistono più unità immobiliare di proprietà esclusiva, il loro utilizzo, la loro conservazione ed i relativi servizi.

Il condominio è regolato dagli articoli da n° 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle relative Disposizioni per l'attuazione (artt. da 61 a 72) e dalle varie leggi speciali.

Tra le novità di maggior rilievo, l'articolo 1117 c.c. individua ed elenca meglio le parti comuni: elencazione che non può essere esaustiva, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazione concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

L'articolo 1117-bis c.c., di nuova formulazione, consente di ampliare la nozione di condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali, quali, ad esempio, i villaggi residenziali ed i "supercondomini", quelli cioè costituiti da più condomini.

Inoltre, l'art. 1117-ter c.c. prevede più agevoli decisione delle assemblee per la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni.

Il nuovo articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni e, in particolare, prevede la possibilità per il condominio di rinunciare all'utilizzo delle parti comuni, come l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per altri condomini.

I nuovi articoli 1129 e 1130 del c.c. ridefiniscono i poteri dell'amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri. (fonte: le nuove regole del condominio di C. Parodi – P. Tria)

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