La nuova disciplina del condominio negli edifici entrata in vigore il 18 giugno ed agli amministratori sono affidate nuove importanti "attribuzioni" la cui omissione viene considerata all'art.1129 c.c. "grave irregolarità " che può rappresentare motivo di revoca su richiesta di ogni condomino all'autorità giudiziaria: tra l'altro la cura dell'anagrafe condominiale.
Secondo il nuovo art.1129 c.c. l'amministratore di condominio è obbligatorio quando i condomini sono almeno nove e non più cinque. Dura in carica un anno ed è tacitamente riconfermato se non interviene una proposta di revoca.
Ogni comproprietario e l'amministratore dimissionario possono rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiederne la nomina se l'assemblea non vi provvede.
Sempre più numerosi sorgono, non solo nelle vicinanze delle grandi città , complessi immobiliari formati a volte anche da più di 10 palazzi, autonomi come struttura e che in comune hanno soltanto la recinzione esterna, il giardino, un ingresso pedonale e uno per le auto, viali di accesso e spazi di manovra, campo giochi, impianti sportivi (tennis o piscina), oltre ai servizi di portierato, manutenzione e pulizie. Questi sono i tipici esempi di supercondomini.
Le parti comuni sono, indicativamente, elencate nell'art. 1117 c.c. ma il Regolamento condominiale può indicare come comuni altri spazi o locali.
Il nuovo testo legislativo contiene, comunque, rispetto al testo precedente, alcune integrazioni come le facciate, le aree destinate a parcheggio, i sistemi centralizzati di ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque flusso informativo.
Dopo la definitiva approvazione da parte del Parlamento della nuova legge sul condominio (Legge 11712/2012 n°220 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici - in Gazzetta Ufficiale n° 293 del 17/12/12) finalmente si volta pagina.
Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 17/06/2013, cioè dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della nuova legge (art.32) e riguarderanno, principalmente, le parti comuni di un edificio (o più edifici) dove insistono più unità immobiliare di proprietà esclusiva, il loro utilizzo, la loro conservazione ed i relativi servizi.
La riforma del condominio di recente approvazione ha modificato le norme che riguardano l'amministratore, prevedendo, all'articolo 71/bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, alcuni requisiti per lo svolgimento dell'incarico.

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Importante sentenza della Cassazione (n. 19210/11, inedita) che fa luce su tutti gli aspetti di un importante e ricorrente problema. <<In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario>>, ha detto la Suprema corte, <<ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti>>.
L'amministratore può svelare il nome di chi non è in regola
Il condominio moroso perde un po' della sua privacy. L'amministratore, secondo la legge di riforma del condominio, approvata definitivamente dalle camere martedì scorso e ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino. Possono essere resi noti, dunque, i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali. Questa comunicazione è propedeutica a far sapere ai creditori del condominio l'esatta identità dei condomini, che non avendo pagato le rate condominiali, mettono in difficoltà il condominio nel suo complesso. Senza il versamento di tutti i partecipanti alla compagine condominiale, sul conto del condominio non ci sono le somme necessarie per pagare i fornitori del condominio.
La riforma del condominio, approvata dalla Camera dei deputati la scorsa settimana, ha recepito alcuni emendamenti e modifiche rispetto alla formulazione originaria. Ora la norma torna all'esame del Senato per la sua approvazione definitiva.
La nuova disciplina, che interessa circa 30 milioni di italiani, prevede diverse novità :

