Nuove norme in materia di acquisto di box privati separatamente dagli appartamenti. Il dl. 5/2012 di semplificazione e sviluppo ha consentito, in condizioni ben precise, la libera circolazione dei parcheggi cosiddetti “Tognoli”, che fino ad oggi non potevano essere venduti senza l’abitazione di pertinenza, pena la nullità del contratto.
L’impugnazione delle delibere assembleari, argomento disciplinato dagli artt. 1136 e 1137 del codice civile, è stato caratterizzato, per anni, da estrema incertezza perché il codice civile si limite a sancire il principio, secondo cui l’assemblea condominiale non può deliberare se tutti i condomini non sono stati regolarmente invitati alla riunione e prevedono il diritto di impugnare le delibere assembleari , non fornendo alcuna indicazione sulle singole cause di invalidità o al tipo di conseguenze che da esse derivano.
Novità in tema di validità delle delibere assembleari condominiali. L’ ufficio legale di Confedilizia ha diffuso una nota nella quale si specifica, facendo riferimento ad una delibera assembleare, sussiste una situazione di conflitto di interesse solo nel caso in cui venga dimostrata in concreto una chiara divergenza tra le ragioni personali di singoli condomìni, il cui voto sia stato determinante per la formazione della maggioranza necessaria alla sua approvazione, e uno specifico interesse contrario del condominio.
La delibera dell’ assemblea condominiale relativa all’ istallazione di un impianto di videosorveglianza per controllare le zone del condominio deve essere presa all’ unanimità dei condomini perché riguarda questioni che sono del tutto estranee alle finalità del condominio, ossia conservare e gestire i beni comuni. Questa l’ affermazione del Tribunale di Salerno che con ordinanza del 14 dicembre 2010 ha emesso la prima decisione in merito ai poteri di videosorveglianza .
Le tabelle millesimali sono l’ unità di misura della proprietà condominiale. Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionale al valore della sua proprietà in rapporto al valore dell’ intero edificio Il loro nome deriva dal fatto che il valore dell’ edificio è considerato pari a mille: e, quindi, il diritto di ciascun condomino si calcola per quote millesimali.
Il condominio non richiede un atto formale di costituzione ma nasce automaticamente, per il solo fatto che i piani o le porzioni di piano appartengano in proprietà esclusiva a due o più persone.
Il condominio non ha una vera e propria sede, di regola, quindi, la sede coincide con il domicilio dell’ amministratore.
Una casa molti padroni. E' la caratteristica fondamentale dei condomìni in cui ognuno è padrone a casa sua, ma deve condividere assieme a tutti gli altri la gestione delle parti comuni dell' edificio. Il condomìnio è quella particolare forma di comunione, nella quale due o più soggetti sono comproprietarie di alcune parti dello stesso edificio (ad esempio tetto, scale, androne) , mentre di altre ( ad esempio gli appartamenti, le cantine) sono proprietari esclusivi.

