La V Sezione penale ha, infatti, confermato il ragionamento del giudice di merito, secondo il quale «l'espressione “architetto del c_.” era stata pronunciata all'indirizzo della persona offesa in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità».
È vero – afferma il collegio giudicante – che l'espressione “che c_.” è entrata nell'uso comune e non ha rilevanza penale «quando è proferita in posizione di parità rispetto all'interlocutore»; ciò non toglie, però, che il linguaggio ingiurioso con il quale l'imputato si era rivolto alla persona offesa (etichettandolo, nell'ordine, “architetto del c_., “mafioso” ed “evasore fiscale”) veniva esternato durante una seduta condominiale nella quale il malcapitato, in rappresentanza del proprio genitore, aveva «soltanto» insistito per effettuare dei lavori condominiali.
Apostrofare qualcuno con epiteti poco edificanti durante una riunione condominiale può configurare ipotesi di reato (nello specifico il delitto di cui all'art. 594 c.p.): è quanto emerso nella sentenza n. 33221/2012 della Cassazione.

