Lunedì, 21 Maggio 2012 16:39

Multiproprietà: le novità introdotte dalla direttiva comunitaria

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condomini 2 CopiaNegli ultimi anni il mercato immobiliare ha conosciuto un vero e proprio boom nel settore delle Multiproprietà. Recentemente, il nostro Paese ha recepito la direttiva 2008/122/Ce, la quale ha introdotto importanti novità nella regolamentazione della materia.

Attraverso il  contratto di multiproprietà il consumatore acquista, a titolo oneroso,  il diritto di godimento su uno o più alloggi da esercitare  in uno o più periodi stabiliti, per un periodo superiore ad un anno (compresi rinnovi taciti e proroghe).

In questo contratto la proprietà si prospetta come un diritto assoluto definito nello spazio,  e nel tempo, poiché il multiproprietario può esercitare il suo diritto solo in uno specifico periodo dell’anno.

Il  contratto deve essere redatto in forma scritta.  Le clausole contrattuali, che limitano la responsabilità del venditore o che prevedono la rinuncia dell’acquirente al diritto di recesso e alle garanzie offerte dalla legge per la sua tutela sono nulle.  L’acquirente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni successivi alla stipula del contratto.

Il venditore deve elaborare una informativa precontrattuale, la quale costituisce  parte integrante del contratto. Oltre alla informazioni sul diritto di recesso , essa deve comprendere  una dettagliata descrizione del bene immobile, specificare le caratteristiche del diritto oggetto del contratto e indicare il periodo entro cui potrà essere esercitato. Nel caso di un immobile in costruzione, il venditore dovrà specificare la data entro cui l’immobile sarà finito o comunque reso disponibile. Obbligatorie sono, infine , le informazioni relative al prezzo e gli eventuali costi supplementari (come ad esempio gli oneri condominiali).

Il venditore deve prestare una fideiussione a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale ed essa deve essere richiamata nel contratto a pena di nullità. Questo obbligo non sussiste se il venditore è rappresentato da una società di capitali, la quale abbia un capitale inferiore a 5,5 milioni di euro e possieda sedi in Italia.  Per la  giurisprudenza italiana  esiste un legame funzionale tra  contratto di multiproprietà ed, eventuale,  contratto di finanziamento.  Il giudice tenuto a risolvere eventuali controversie tra le parti, è  quello nella cui competenza ricade il luogo di residenza o domicilio dell’acquirente (foro del consumatore).    

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