Giovedì, 14 Giugno 2012 17:07

Distacco dall'impianto riscaldamento centralizzato

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caldaia CopiaLa Suprema Corte ha stabilito che è legittimo che un condomino possa distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, quando l’interessato dimostri che dal suo operato non derivino aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio ( Cass.n.1775/98).
Ma la stessa Corte, pur avendo statuito che d’ora in avanti il condomino può liberamente staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ha altresì sancito che questi sarà comunque tenuto al solo pagamento delle spese di conservazione dell’impianto e non di quelle inerenti alla ordinaria gestione, come il gasolio o la pulizia periodica del bruciatore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno di non far gravare sugli altri condomini una maggiore spesa  distinguendo il concetto di conservazione  da quello dell’uso (Cass. N. 1214/96). Infatti il condomino non può sottrarsi al contributo per le spese di conservazione,  ma è anche vero che non sarebbe conforme al sistema imputare ai condomini le spese per l’uso delle cose, degli impianti e dei servizi, che essi non usano con l’avvenuto distacco. Per cui oggi si può finalmente affermare senza alcun dubbio, che un condomino si può distaccare dall’impianto centralizzato di riscaldamento senza specifica e preventiva autorizzazione del condominio, purché dimostri di non arrecare danno agli altri, mentre l’assemblea gli può imputare solo le spese inerenti alla conservazione dell’impianto (straordinaria manutenzione) e non già quelle afferenti ai consumi e alla ordinaria manutenzione.

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